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Statuto |
Art. 1 - L'UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI (U.O.E.I.)
costituita il 29 giugno 1911
è una libera associazione nazionale, apartitica, di persone e di enti, articolata in Sezioni, che non persegue fini di lucro.
Ha per scopo l'elevazione morale e intellettuale degli associati e la salvaguardia della persona umana e dell'ambiente naturale nei suoi molteplici aspetti.
Si propone di raggiungere questi fini mediante:
a) la diffusione della conoscenza della montagna e delle bellezze naturali;
b) la propaganda e la promozione del rispetto e della tutela dell'ambiente, nonché la sensibilizzazione degli aderenti ai problemi ecologici;
c) l'incremento della conoscenza dell'arte, del folclore e di ogni espressione della cultura popolare;
d) l'organizzazione di manifestazioni di ogni genere per indirizzare l'utilizzazione del tempo libero a fini culturali, ricreativi, sociali e sportivi, l'organizzazione di gare sportive di ogni genere;
e) la diffusione di tutti gli sports, con particolare riguardo agli sports della montagna;
f) la collaborazione con analoghi sodalizi.
In particolare l'U.O.E.I. intende perseguire le proprie finalità con la realizzazione, nelle forme più convenienti all'interesse dei Soci, di gite sociali, escursioni, viaggi a lungo e medio raggio, crociere, campeggi e raduni vari, istituzione di rifugi di montagna, conferenze, esposizioni, mostre, convegni, pubblicazioni, istituzione di biblioteche, circoli culturali e cineteche e con l'incremento degli scambi turistici e culturali anche con i paesi esteri.
Art. 2 - La sede
dell'Associazione è presso il Segretariato Nazionale e
pertanto nella sede della Sezione alla quale, pro tempore, è
affidato l'incarico di costituire il Segretariato Nazionale.
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Art. 3 - Sono Soci dell'Associazione i Soci delle Sezioni e ad essi competono uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione stessa. I Soci possono essere Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari e Giovani.
a) Sono Soci Onorari le persone ed enti ai quali la Sezione ritiene di offrire la tessera in riconoscimento di determinati meriti;
b) sono riconosciuti Benemeriti i Soci che in qualsiasi modo abbiano dato impulso all'Associazione con la loro fattiva e appassionata opera;
c) sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono in modo tangibile a sostenere la Sezione;
d) sono Soci Ordinari tutti coloro che corrispondono la quota annua stabilita;
e) sono Soci Giovani tutti i minori di anni tredici che corrispondono la quota ridotta annua stabilita;
la determinazione dei Soci Onorari e Benemeriti e delle quote associative annue è devoluta alla competenza del Consiglio Direttivo Sezionale che provvederà con regolare delibera;
f) è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 4 - L'ammissione di nuovi associati, su proposta di due Soci, spetta al Consiglio Direttivo della Sezione alla quale si chiede l'iscrizione alle condizioni stabilite dai regolamenti e con il pagamento delle quote fissate dal Consiglio Direttivo.
L'ammontare delle quote dovrà essere comunicato al Segretariato Nazionale.
I Soci minori di età dovranno corredare la domanda di ammissione del consenso scritto di chi esercita la patria potestà. Tale consenso comporta automaticamente l'autorizzazione a partecipare a tutte le attività sociali.
La qualifica di Socio comporta la incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento sezionale.
La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 5 - Le Sezioni provvederanno a versare al Segretariato Nazionale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una quota annua per ogni iscritto il cui importo è stabilito dall'Assemblea delle Sezioni.
Art. 6 - Tutti i Soci hanno diritto:
a) di partecipare con diritto di voto all'Assemblea della loro Sezione nonché all'Assemblea delle Sezioni prevista dall'art.13 tramite i delegati e, avendo un'anzianità di appartenenza di sei mesi, di essere eletti alle cariche sociali; i minori di età non hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali né, salvo diversa disposizione del regolamento sezionale, diritto di voto nelle Assemblee;
b) di partecipare a Raduni Nazionali e a tutte le manifestazioni dell'U.O.E.I.;
c) di avere libero ingresso nelle sedi delle Sezioni U.O.E.I. e di partecipare, con parità di trattamento, a tutte le manifestazioni da esse organizzate;
d) di fregiarsi del distintivo sociale;
e) di ricevere le pubblicazioni sociali.
Art. 7 - La qualità di Socio si perde:
a) per decesso o per perdita dei diritti civili;
b) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione;
c) per morosità, qualora il rinnovo non avvenga entro il termine stabilito dai regolamenti sezionali o, comunque, cessato l'anno solare;
d) per espulsione, in conseguenza di gravi e comprovati motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.
La delibera di espulsione viene comunicata per lettera raccomandata al Socio il quale ha diritto di essere sentito a difesa dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata. Se la delibera di espulsione viene confermata (con nuova delibera) il Socio può proporre il reclamo al Collegio dei Probiviri (ove esiste) entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di conferma.
Qualora il Socio non ricorra nei termini il provvedimento diventerà definitivo.
Qualora la vertenza non venga composta, le parti, Consiglio Direttivo o Socio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata portante la comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri, oppure entro trenta giorni dalla delibera di conferma dell'espulsione (ove non sia stato investito della decisione il Collegio dei Probiviri) potranno presentare ricorso scritto al Consiglio Centrale, il quale, tramite una apposita commissione, riesaminerà il caso.
Sulla base della relazione scritta della commissione il Consiglio Centrale, ove abbia accertato la correttezza della procedura e la validità dei motivi addotti per giustificare il provvedimento, confermerà le decisioni del Consiglio Direttivo che, a sua volta, provvederà a riferire il nominativo del Socio espulso ai Consigli Direttivi di tutte le Sezioni.
Diversamente disporrà che il Consiglio Direttivo riprenda in esame il provvedimento ovviando alle manchevolezze riscontrate.
La conferma del Consiglio Centrale è definitiva e inappellabile.
Il Socio espulso da una Sezione non potrà essere iscritto ad altre sezioni né costituirne di nuove e non ha diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
Art. 8 - Salvo il caso che la cessazione sia dipesa da morosità, il Socio che ha perso tale qualità potrà essere riammesso solo se:
a) sono venuti meno i motivi che hanno determinato la perdita della qualità di Socio;
b) la domanda di riammissione sia convalidata da almeno due Soci;
c) il Consiglio Direttivo Sezionale abbia approvato la riammissione a maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.
Art.
9 - Per passare da una Sezione ad un'altra il Socio deve
darne avviso scritto alla Sezione che intende lasciare.
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TITOLO 3° - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art.10 - Tanto l'Associazione quanto le Sezioni hanno un proprio patrimonio autonomo e possono acquistare, possedere ed alienare, in conformità alle disposizioni normative.
Il patrimonio è costituto:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o delle Sezioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate sono costituite:
a) per le Sezioni:
- dalle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo Sezionale;
b) per l'Associazione:
- dalle quote versate dalle Sezioni per ciascuno associato il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea delle Sezioni;
c) per le Sezioni e per l'Associazione:
- da contributi di Soci, enti e privati, destinati al raggiungimento delle finalità istituzionali.
E’ fatto divieto all’Associazione ed alle Sezioni di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione o delle singole Sezioni, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art.11
- L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni
anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio
verranno predisposti a cura del Segretariato Nazionale il
bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo
esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea
delle Sezioni.
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Art.12 - Sono organi centrali dell'Associazione:
- l'Assemblea delle Sezioni;
- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio Centrale;
- il Segretario Nazionale;
- i Revisori dei Conti.
Gli organi centrali elettivi
sono rieleggibili e durano in carica due anni ma comunque
fino all'Assemblea delle Sezioni che verrà convocata dopo la
scadenza del biennio.
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CAPO 1° - ASSEMBLEA DELLE SEZIONI
Art.13 - L'Assemblea delle Sezioni è costituita dai delegati, in numero non superiore a tre, di tutte le Sezioni regolarmente costituite.
Rappresenta l'organo supremo dell'Associazione e sono di sua esclusiva competenza:
a) la modifica dello statuto;
b) la nomina del Presidente Nazionale;
c) la designazione delle tre Sezioni in numero non inferiore a tre, i cui Presidenti faranno parte del Consiglio Centrale;
d) la designazione delle due Sezioni che dovranno nominare i Revisori dei conti;
e) la designazione della Sezione, anche tra le non appartenenti al Consiglio Centrale, alla quale viene affidato l'incarico di costituire il Segretariato Nazionale;
f) la determinazione della data e della sede in cui verranno tenuti l'Assemblea delle sezioni, i Raduni e i Campionati Nazionali, degli argomenti da trattarsi in occasione dei congressi e delle norme di funzionamento dei Congressi stessi nonché la determinazione dei contributi da assegnarsi eventualmente alle Sezioni organizzatrici;
g) la determinazione delle quote annuali che le Sezioni dovranno versare al Segretariato Nazionale per ciascun associato.
Inoltre può deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e segnare le direttive per il raggiungimento dei fini sociali.
Art.14 - L'Assemblea, convocata per iscritto dal Consiglio Centrale, per il tramite del Segretariato Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni anno, nel mese di maggio.
Il Consiglio Centrale, almeno quaranta giorni prima della data dell'Assemblea e, raccolte le eventuali proposte dei Consigli sezionali:
a) indice le riunioni;
b) formula l'ordine del giorno e lo comunica ai Consigli Direttivi sezionali per l'esame preventivo, unitamente al testo delle eventuali proposte di modifica allo statuto.
In sede straordinaria l'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Centrale lo ritenga necessario; la convocazione è obbligatoria quando la richiesta sia stata fatta da almeno un quarto delle Sezioni costituite. Possono essere invitati all'Assemblea, in qualità di osservatori, i rappresentanti di enti che svolgono attività attinenti a quella dell'U.O.E.I.
Fermo il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, l’Assemblea per la nomina degli Organi Centrali elettivi sarà tenuta preferibilmente in occasione dei Raduni Nazionali.
Art.15 - L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato, elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza.
L'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può, prima dell'inizio delle discussioni, approvare un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori. Diversamente questi sono diretti e disciplinati dal Presidente dell'Assemblea, secondo le consuetudini e seguendo l'ordine del giorno.
Art.16 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sia presente, a mezzo dei propri delegati o per delega ad altra Sezione, la maggioranza assoluta delle Sezioni; in seconda convocazione, che non potrà avere luogo lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero delle Sezioni presenti o rappresentate. Le decisioni saranno prese a maggioranza relativa, mentre per le eventuali modifiche statutarie sarà richiesta la maggioranza dei due terzi delle Sezioni costituite. Nel caso che le Sezioni presenti o rappresentate all'Assemblea siano di numero inferiore ai due terzi delle Sezioni costituite, per l'approvazione delle modifiche statutarie sarà richiesta l'unanimità dei voti. Ogni Sezione ha diritto ad un solo voto, anche se i delegati sono più di uno.
E' ammessa una sola delega per ogni Sezione presente.
Le votazioni si fanno per appello nominale o per scheda segreta: quest'ultima forma è obbligatoria per le elezioni delle cariche sociali.
Qualora non vi sia
opposizione e sempre che l'oggetto lo consenta, le votazioni
si possono fare per alzata di mano, con prova e controprova.
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CAPO 2° - PRESIDENTE NAZIONALE
Art.17 - Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea fra i Soci dell'Unione e può ricoprire altre cariche nell'U.O.E.I.
Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e delle Autorità, presiede alle riunioni del Consiglio Centrale, conferisce il diploma di merito con distintivo d'oro ai Soci meritevoli "motu proprio" o su proposta dei Consigli Direttivi Sezionali.
In caso di assenza o
impedimento lo sostituisce il Vice Presidente Nazionale con
tutti i poteri e le attribuzioni e così pure in caso di
vacanza della carica durante il biennio fino all'Assemblea
successiva.
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Art.18 - Il Consiglio Centrale è costituito dal Presidente Nazionale, dai Presidenti delle sezioni nominate dall'Assemblea e dal Segretario Nazionale.
Nel caso che i Presidenti delle Sezioni nominate non possano intervenire, potranno essere rappresentati da un delegato nominato dal Consiglio Sezionale.
Il Consiglio Centrale nomina fra i membri un Vicepresidente Nazionale che rimane in carica per la durata del Consiglio Centrale.
Il Consiglio Centrale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. A lui spetta di sviluppare le direttive dell'Assemblea in attuazione degli scopi propri dell'Associazione e di cui all'art.1; a tal fine promuove iniziative a carattere nazionale favorenti l'attività congiunta delle Sezioni.
Al Consiglio Centrale compete di ratificare gli atti relativi alla costituzione ed i regolamenti delle Sezioni, di comporre le eventuali controversie che possono sorgere nelle Sezioni o fra le Sezioni e di svolgere opera di vigilanza affinché le norme dello statuto siano rispettate da tutte le Sezioni.
Sarà convocato in via ordinaria almeno tre volte all'anno dal Presidente Nazionale, oppure a richiesta di uno o più componenti del Consiglio Centrale, o da almeno due Sezioni, oppure, infine, dai Revisori dei Conti.
Per la validità delle riunioni dovrà essere presente la maggioranza dei membri. Le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.
Art.19 - Per il disbrigo
dell'ordinaria amministrazione il Consiglio Centrale si
avvale dell'opera del Segretariato Nazionale.
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CAPO 4° - SEGRETARIATO NAZIONALE
Art.20 - Il Segretariato Nazionale è composto da almeno tre membri Soci della Sezione cui l'Assemblea ha affidato il compito di costituire il Segretariato.
La designazione dei componenti il Segretariato Nazionale verrà effettuata dal Consiglio Direttivo della Sezione, il quale, fra i membri, nominerà il Segretario, almeno un Vicesegretario, che sostituisce il Segretario in caso di impedimento o di assenza, ed un Cassiere.
Art.21 - Il Segretariato cura i rapporti con le Sezioni, provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Centrale, tiene la contabilità dell'Associazione e svolge attività di ordinaria amministrazione.
Suoi compiti sono inoltre:
a) accogliere e presentare gli atti di costituzione ed i regolamenti delle Sezioni al Consiglio Centrale per la ratifica;
b) prendere atto delle nomine dei vari Consigli Direttivi;
c) esprimere il parere su
quanto il Consiglio Centrale ritenga di sottoporre al suo
esame.
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Art.22 - I Revisori dei Conti vigilano l'amministrazione dell'Associazione e propongono al Consiglio Centrale ed all'Assemblea delle Sezioni la loro conclusione.
I Revisori dei Conti vengono eletti, in numero di uno per ciascuna Sezione, dalle tre Sezioni designate dall'Assemblea delle Sezioni; i membri effettivi eleggono fra di loro il Presidente; le tre Sezioni nominano anche due membri supplenti; le nomine dovranno essere comunicate al Segretariato Nazionale.
Essi potranno in qualsiasi
momento prendere visione di tutti i documenti contabili ed
amministrativi dell'Associazione.
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Art.23 - La Sezione è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione, ne attua i fini statutari svolgendo con piena autonomia la sua attività a contatto dei Soci.
Ha sede legale presso il Presidente Sezionale pro-tempore, oppure nella località che risulterà indicata nel regolamento sezionale.
Art.24 - Alla costituzione di ciascuna Sezione si procede mediante atto scritto dal quale risulti il numero degli aderenti e l'accettazione da parte di essi del presente statuto. Gli atti, con la proposta di costituzione, devono essere inviati al Segretariato Nazionale il quale li sottoporrà, nella prima seduta, alla ratifica del Consiglio Centrale.
La Sezione sarà formalmente costituita solo dopo l'avvenuta ratifica da parte del Consiglio Centrale il quale dovrà approvare anche l'eventuale regolamento della Sezione.
Art.25 - Vi potrà essere un numero illimitato di sezioni, una per Comune. Per quei Comuni che hanno una certa vastità di territorio potranno essere create altre Sezioni, previo parere favorevole del Consiglio Centrale.
Art.26 - Ogni controversia fra Sezioni sarà decisa dal Consiglio Centrale su richiesta di una delle parti in causa.
Art.27 - Sono organi della Sezione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente Sezionale;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri (se nominati).
Gli organi della Sezione, ad eccezione dell'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili, salvo che il regolamento sezionale determini una diversa durata.
Art.28 - L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria ogni anno dal Presidente della Sezione mediante avviso pubblicato all’Albo Sezionale o con avviso personale a tutti i Soci, almeno otto giorni prima della data stabilita, comunicando contemporaneamente l'ordine del giorno dei lavori.
Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci iscritti prima della data dell'avviso di convocazione che siano in regola con il versamento della quota sociale.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere contemporaneamente inviato al Segretariato Nazionale.
L'Assemblea viene inoltre convocata in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure su richiesta scritta dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri o, infine, di almeno 1/10 dei Soci della Sezione, salvo che il regolamento sezionale stabilisca diversamente.
Art.29 - L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno un terzo dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
La seconda convocazione non potrà aver luogo lo stesso giorno della prima.
Art.30 - L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci, è presieduta dal Presidente stesso o da un Socio eletto dall'Assemblea e procede secondo le norme previste per l'Assemblea delle Sezioni.
Art.31 - Salvo che per la delibera di scioglimento si intendono approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei Soci partecipanti alla votazione.
Per le nomine alle cariche sociali si provvede a scrutinio segreto ed è dichiarato eletto chi riporta il maggior numero di voti, a parità, colui che è Socio da maggior tempo, diversamente il più anziano di età.
Art.32 - I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea soltanto mediante delega scritta. Nessun Socio potrà avere più di due deleghe.
Art.33 - Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
I verbali nei quali sono riportati i risultati delle votazioni devono altresì essere firmati dagli scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio.
Copia del verbale dell'Assemblea deve essere trasmessa entro quindici giorni al Segretariato Nazionale.
Art.34 - L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione e sono di sua esclusiva competenza:
a) l'approvazione del regolamento della Sezione;
b) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale;
c) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e la determinazione del numero dei suoi componenti;
d) la nomina dei Revisori dei Conti;
l'Assemblea si pronuncia inoltre su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o che essa ritenga di interesse dell'Associazione.
Art.35 - Ogni Sezione potrà approvare, ove lo ritenga del caso, un proprio regolamento che non dovrà essere in linea di massima in contrasto con il presente Statuto.
Il regolamento dovrà essere espressamente approvato dal Consiglio Centrale e ciò lo renderà vincolante per i Soci della Sezione.
In caso di inesistenza del regolamento o di mancata sua approvazione da parte del consiglio Centrale, il funzionamento delle Sezioni sarà disciplinato dalle norme contenute nel presente Statuto.
Art.36 - Il Consiglio Centrale, tramite il Segretariato Nazionale, può richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, tutti gli argomenti di interesse generale per l'Associazione, che si ritenga utile sottoporre al giudizio dei Soci.
Art.37 - Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della Sezione nei confronti dei terzi, delle Autorità e degli organi centrali dell'Associazione; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce il Vicepresidente (o il più anziano di età dei Vicepresidenti nel caso siano più d'uno) con tutti i poteri e le attribuzioni.
Art.38 - Il Coniglio Direttivo della Sezione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione, ne organizza e coordina tutte le attività;
ove non vi abbia provveduto l'Assemblea:
- elegge nel suo seno il Presidente della Sezione ed almeno un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere;
- fissa l'importo delle quote associative annuali;
- nomina i delegati, in numero non superiore a tre come previsto dall'art.13, che rappresentano gli iscritti alla Sezione nelle Assemblee delle sezioni.
Art.39 - I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre al di fuori del Consiglio Direttivo e provvedono al controllo dell'amministrazione della Sezione, hanno facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di partecipare alle discussioni senza diritto di voto.
Potranno in qualsiasi momento prendere visione di tutti i documenti contabili ed amministrativi della Sezione.
Art.40 - Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall'Assemblea dei Soci che, all'atto della nomina, ne determina anche il numero dei componenti i quali non potranno comunque essere meno di tre.
Al Collegio dei Probiviri può essere deferita la decisione di ogni controversia che possa insorgere fra i Soci o fra i Soci e la sezione. Il Collegio giudicherà quale amichevole compositore senza formalità di procedura.
Art.41 - L'esercizio della Sezione deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno salvo che l'Assemblea della sezione non stabilisca diversa scadenza.
L'esercizio Sociale non
dovrà comunque avere durata superiore a 12 mesi. Entro 60
giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo
compilerà il bilancio consuntivo e quello preventivo del
successivo esercizio da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea ordinaria che sarà tenuta possibilmente entro
il mese di maggio di ogni anno.
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Art.42 - Lo scioglimento dell'Associazione o delle singole Sezioni verrà deliberato rispettivamente dall'Assemblea (Nazionale) delle Sezioni o dall'Assemblea Sezionale, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) rispettivamente
- delle Sezioni, per quanto riguarda l’Assemblea (Nazionale) delle Sezioni;
- degli Associati iscritti, in regola con il pagamento della tessera associativa, per quanto riguarda l'Assemblea sezionale.
La deliberazione di
scioglimento provvederà anche alla nomina di uno o più
liquidatori e deciderà inoltre sulla devoluzione del
patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe od a
fini di pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo di
cui all’art. 3) comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO 7° - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 43 -Il distintivo sociale consta di due picchi in campo azzurro con la scritta U.O.E.I. inscritti in cerchio di corda con retrostanti piccozza centrale e stelle alpine.
Il vessillo sociale è di colore azzurro a forma di gagliardetto, della grandezza di cm.100 x 55; porta la riproduzione del distintivo sociale e il nome della Sezione con eventuale stemma del Comune.
Il distintivo ed il vessillo non potranno assolutamente venire modificati od alterati dalle sezioni, né dai Soci.
Art.44 - Il distintivo, la tessera sociale ed i bollini sono quelli approvati dall'Assemblea delle Sezioni e distribuiti dal Segretariato Nazionale.
Art.45 - Le proposte di modifiche al presente statuto dovranno essere presentate, improrogabilmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Segretariato Nazionale, il quale provvederà a diramarle alle singole Sezioni per l'esame preventivo dei Consigli Sezionali. Successivamente, le proposte di modifica verranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea delle Sezioni.
Art.46 - Tutte le cariche sono a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese.
Art.47 - Qualunque controversia dovesse insorgere fra le Sezioni, oppure fra la Sezione e gli organi centrali dell'Associazione, dovrà obbligatoriamente ed esclusivamente essere devoluta alla cognizione ed al giudizio di un Collegio di Probiviri composto da tanti membri quante sono le parti contrapposte, più uno.
Ciascuna parte nominerà un proboviro; i probiviri di parte nomineranno poi un ulteriore proboviro che assumerà la veste di Presidente del Collegio.
In caso di mancato accordo, tale nomina verrà effettuata dall'Assemblea delle Sezioni.
Qualora il numero dei componenti il Collegio dei Probiviri sia pari, il voto del Presidente varrà doppio.
Il Collegio dei Probiviri avrà i poteri e la qualità di arbitro irrituale, agirà come mandatario delle parti che sono impegnate ad accettare le sue decisioni come espressione della propria volontà transattiva.
Le regole della procedura saranno stabilite dal Collegio dei Probiviri, nel rispetto delle regole del contraddittorio, e la sua decisione, da assumersi entro quattro mesi dalla costituzione del Collegio medesimo, sarà comunicata alle parti.
Ove la decisione dovesse assumersi a maggioranza, il Collegio farà constatare anche le motivazioni divergenti nel testo della decisione.
Art.48 - Il presente statuto
entra in vigore al momento della sua approvazione.
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